AVVISO N. 33/ 17 gennaio 2024

In riferimento alle trattenute fiscali operate dall’INPS sulle erogazioni IMA si evidenzia quanto segue :

I percettori dell’IMA iscritti alla Agenzia hanno nell’INPS il proprio sostituto d’imposta in quanto il rapporto costitutito ex lege 234/2021 con Kalport non ha natura di rapporto di lavoro subordinato; gli stessi percepiscono l’Indennità di Mancato Avviamento sulla base della dichiarazione mensile SR41 sottoscritta individualmente e che Kalport inoltra telematicamente all’Istituto Previdenziale in nome e per conto degli iscritti, contabilizzando le giornate spettanti nel mese sulla base del dettato normativo e del Regolamento di gestione.

Il modello SR41, nato per gestire un Istituto diverso (CIG), richiede la compilazione di diversi campi fra cui la sezione 6 : in questa sezione il sottoscrittore può indicare la spettanza di detrazioni fiscali ex art.11 bis1. In assenza di questa segnalazione INPS , in qualità di sostituto d’imposta, trattiene un importo basato su una aliquota unica forfettaria conguagliabile in sede di dichiarazione fiscale annuale dell’interessato.

In presenza delle anomalie ora segnalate (status di non dipendente del percettore IMA e riferimenti normativi imprecisi), la Kalport ha chiesto sin dal 2022 all’INPS, sostituto d’imposta avente in carico la situazione dei percettori IMA, di inviare una nota formale a chiarimento che potesse aiutare i percettori dell’IMA a comprendere la propria situazione ai fini della definizione individuale della propria posizione fiscale. Medesima richiesta è stata effettuata dalle OO.SS. . Purtroppo alla data odierna nessuna risposta in tal senso è stata formalizzata dal competente Istituto previdenziale.
In presenza di questa situazione di incertezza e della prossima sottoscrizione del modello SR41 relativo alle giornate di Gennaio 2024, l’Agenzia ritiene opportuno informare gli iscritti della situazione in corso e attribuire – come dovuto – a ciascun iscritto di determinare la propria posizione fiscale individuale, indicando con una apposita autocertificazione (allegato a) l’opzione che si ritiene sottoscrivere, manlevando l’Agenzia Kalport da ogni responsabilità in ordine a future contestazioni della Agenzia delle Entrate e dichiarando di avere piena consapevolezza – al
1 Si segnala che , ove riferito al TUIR, l’art. 11 bis citato nel modello SR41 non esiste e il richiamo in nota all’art. 10 bis è superato in quanto detto articolo è stato abrogato nel TUIR sin dal 2003. Tuttavia quanto emerge da circolari INPS è che detta opzione consente ai lavoratori in CIG di segnalare all’INPS il diritto a percepire “detrazioni di imposta per lavoro dipendente”, in alternativa INPS applica una aliquota unica in sede di erogazione come sostituto d’imposta. In questo secondo caso il lavoratore ha la possibilità di vedere conguagliato quanto trattenuto in sede di presentazione del 730, ricevendo eventuali rimborsi fiscali se dovuti in base alla propria situazione individuale.
momento della sottoscrizione – dell’incerto quadro normativo ora descritto.
Detta autocertificazione dovrà essere precompilata prima del giorno di convocazione e sottoscritta in presenza al momento della firma del modello SR41 di Gennaio (prevista per I giorni 5, 6 e 7 Febbraio pv). Tale autocertificazione avrà validità per tutto l’anno fiscale 2024 .
In assenza di questa autocertificazione l’iscritto riceverà gli importi stabiliti con l’aliquota unica applicata dal sostituto d’imposta INPS e potrà comunque conguagliare dette detrazioni fiscali in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi 2025 (730/UNICO dei redditi 2024).
In ultimo si segnala che, comunque, quanto sopra vale solo per le cd. detrazioni da lavoro dipendente mentre per le altre eventualmente spettanti singolarmente (es. carichi familiari), ciascun iscritto deve attivarle nella propria posizione del cassetto previdenziale INPS (accesso con Spid o tessera sanitaria). Anche in questo caso, comunque, le stesse non vanno perdute ma possono essere indicate e conguagliate con la dichiarazione fiscale 2025.
L’AMMINISTRATORE UNICO
K.A.L.POR.T. srl
Allegato A